Privacy – La documentazione relativa al reddito non rientra tra i dati sensibili

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Niente privacy se il genitore chiede l’accertamento della posizione fiscale del figlio al fine di ottenere l’esonero dal versamento dell’assegno alimentare.

TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 19 novembre 2014, n. 599

Il caso.

Un genitore, onerato dell’obbligo alimentare in favore della figlia, si vedeva destinatario di un’azione esecutiva per il mancato pagamento dell’assegno.

Al fine di dimostrare che la figlia avesse raggiunto l’indipendenza economica, il genitore formulava istanza di accesso presso la Scuola superiore di studio ove la figlia aveva ottenuto il riconoscimento di una borsa di studio.

La Scuola superiore negava formalmente l’accesso con la motivazione che la controinteressata aveva negato il suo assenso.

La questione viene quindi portata all’attenzione del giudice amministrativo.

Secondo il TAR “l’accesso non può essere negato qualora la richiesta sia motivata con la necessità di difendersi in giudizio; tra il diritto alla riservatezza e l’esigenza di difesa in giudizio prevale la seconda; qualora si tratti di dati non sensibili l’accesso non può essere negato; a decidere sul diritto di accesso è l’amministrazione che si trova in possesso dei documenti, laddove l’interessato può solo esprimere il suo motivato avviso a riguardo”, anche perché la documentazione relativa al reddito percepito non rientra tra i dati “sensibili” ai sensi della vigente normativa sulla privacy.

Avv. Filippo Pagano

managing partner at clouvell

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