MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto notificato in data 28.7.2009 la “Casa di Cura (Omissis)” citava a comparire innanzi al tribunale di (Omissis) l’ “Azienda Sanitaria Provinciale di (Omissis)”.
Esponeva – tra l’altro – che con contratti siglati nel 2006 e 2008 l’ “Azienda” convenuta si era impegnata a remunerarle le prestazioni sanitarie eseguite nel corso degli stessi anni; che nondimeno le prestazioni eseguite oltre il budget contrattuale non le erano state pagate.
Chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento – tra l’altro – delle somme corrispondenti a tali residui suoi crediti.
Si costituiva l’ “Azienda Sanitaria Provinciale di (Omissis)”.
Deduceva che nulla era dovuto all’attrice per le somme eccedenti il budget contrattualmente assegnato.
Con sentenza n. (Omissis) l’adito tribunale rigettava la domanda. Interponeva appello la “Casa di Cura (Omissis)”.
L’ “Azienda Sanitaria Provinciale di (Omissis)” veniva dichiarata contumace.
Con sentenza n. (Omissis) la corte di appello rigettava il gravame.
Evidenziava la corte – per quel che rileva in questa sede – che “il pagamento delle prestazioni eccedenti il budget (…) postula la sussistenza, a consuntivo, di risorse finanziarie in esubero rispetto al tetto di spesa globale attribuito all’azienda” (così sentenza d’appello, pagg. 2 – 3).
Evidenziava quindi che siffatta condizione, connotandosi quale elemento costitutivo della pretesa azionata, era da provare dalla s.r.l. appellante, che tuttavia non aveva assolto l’onere probatorio su di essa incombente.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Casa di Cura (Omissis)”; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.
L’ “Azienda Sanitaria Provinciale di (Omissis)” non ha svolto difese.
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c., 8 quater e quinquies del D. Lgs. 502/1992” (così ricorso, pagg. 1 – 2).
Adduce a fondamento del ricorso la pronuncia n. 17437/2016 di questa Corte di legittimità, che in relazione ad un analogo caso ha opinato nel senso che grava sull’ “Azienda Sanitaria” la dimostrazione del fatto impeditivo della pretesa azionata ovvero del superamento del “tetto” di spesa.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ben vero, in considerazione della reale proiezione dell’esperito mezzo di impugnazione, solo e limitatamente alla parte dell’impugnato dictum in cui la corte di merito ha disconosciuto il diritto al pagamento delle somme eccedenti il budget (del resto con il motivo di appello la ricorrente aveva censurato il primo dictum per la violazione dei principi in tema di riparto dell’onere probatorio, la cui corretta applicazione avrebbe dovuto indurre il primo giudice “a ritenere dovute tutte le somme pretese anche a titolo di prestazioni eccedenti il budget assegnato”: così sentenza d’appello, pag. 2).
E’ sufficiente il riferimento all’insegnamento n. 17437/2016 di questo Giudice del diritto ove, in motivazione, si legge che grava “sulla Asl la dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell’attore ma) impeditivo dell’accoglimento della pretesa azionata, costituito dal superamento del tetto di spesa (…) fatto che, essendo stato opposto al fine di paralizzare il titolo vantato da controparte, andava provato dalla parte eccipiente”.
In accoglimento del ricorso la sentenza n. 1814/2017 della corte d’appello di (Omissis) va cassata – nei limiti anzidetti – con rinvio ad altra sezione della stessa corte d’appello.
All’enunciazione – giusta la previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ. – del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini da questa Corte espressi con la pronuncia n. 17437/2016 dapprima citata.
In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002, la s.r.l. ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.p.r. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa, nei limiti di cui in motivazione, la sentenza n. (Omissis) della corte d’appello di (Omissis), rinvia ad altra sezione della stessa corte d’appello anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione II della Corte Suprema di Cassazione, il 21 marzo 2019.