Anche dopo l’entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza, che ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della l. n. 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell’art. 201 del d. lgs. n. 285/1992., deve ritenersi che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) debba trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria.
Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione – sezione sesta civile – con ordinanza n. 21884 depositata il 7 settembre 2018
Il caso
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il Comune ha resistito con controricorso, il ricorrente impugna la sentenza della CTR della Toscana, relativa ad alcuni avvisi d’accertamento Tarsuffia per gli anni 2008-2012, dove si è fatta questione della ritualità e tempestività della notifica del ricorso introduttivo, a mezzo corriere privato.
Il motivo di ricorso
Il ricorrente deduce il vizio di violazione di norme di diritto, in particolare, dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano ritenuto che la notifica del ricorso introduttivo a mezzo corriere privato fosse stata tardiva, perché valendo come consegna diretta presso lo sportello dell’ente impositore doveva considerarsi eseguita al momento della ricezione dell’atto da parte dell’ente (cioè, l’8.5.13) e non al momento della consegna del plico all’agente postale (cioè, il 6.5.13), con conseguente tardità dell’impugnazione, che sarebbe stata proposta oltre il 60° giorno dalla notifica dell’atto impositivo (avvenuta il 6.3.13).
Il motivo viene ritenuto infondato.
Ricordano gli Ermellini che, in tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che l’art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla l. n. 890 del 1982 (Cass. ord. n. 19467/16, 23887/17, Cass. sez. un. 13452/17, 15347/15, 27021/14, ord. n. 2262/13, 3932/11, 11095/08, 20440/06, contra Cass. n. 2922/15, non condivisa dal Collegio, in quanto del tutto marginale nel panorama giurisprudenziale; in proposito, a conferma dell’orientamento consolidato, v. Cass. sez. un. 13453/17). É, inoltre, irrilevante rispetto agli atti processuali – proseguono i giudici di piazza Cavour – la parziale modifica dell’art. 4 del d.lgs. n. 261/99 ad opera dell’art. 1 comma 4 del d.lgs. n. 58/11.
Le modifiche apportate dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza.
I giudici della Suprema Corte, inoltre, ritengono utile dar conto su come incida su tale univoco orientamento e, quindi, sulla decisione della presente controversia, l’entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza.
La l. 4 agosto 2017, n. 124, all’art. 1, comma 57, lett. b) ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l’abrogazione dell’art. 4 del d. lgs. 22 luglio 1999, n. 261.
Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della l. n. 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell’art. 201 del d. lgs. n. 285/1992. Detta abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017.
La nuova normativa non ha efficacia retroattiva
Ciò comporta – secondo i giudici di piazza Cavour – che alcuna efficacia retroattiva, dovendosi escludere natura interpretativa alla succitata disposizione, possa essere riconosciuta a detta abrogazione, secondo il principio generale di cui all’art. 11, comma 1, delle disposizioni preliminari al codice civile, in relazione al tempo in cui avvenne la notifica del ricorso da parte del ricorrente avverso la cartella di pagamento impugnata, avvalendosi di licenziatario privato per il relativo invio raccomandato.
Inoltre – proseguono gli Ermellini – bisogna evidenziare come il comma 57 dell’art. 1 della 1. n. 124/2017 abbia un contenuto più ampio e debba essere letto in combinato disposto con il comma 58 della citata norma.
La licenza individuale
Il comma 57 succitato, prevede, infatti, altresì, che all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 261/1999 è aggiunto, in fine, per quanto qui rileva, il seguente periodo: «il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni dì atti a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 (…1, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi medesimi», stabilendo ancora il successivo comma 58 che «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» (cioè dal 29 agosto 2017) «l’autorità nazionale di regolamentazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera u-quater) del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261» «determina, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all’articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 26, introdotto dal comma 57 del presente articolo; con la stessa modalità l’Autorità determina i requisiti relativi all’affidabilità, alla professionalità e all’onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi».
In assenza della licenza, rimane fermo il principio tradizionale
Ciò induce a ritenere – conclude la Corte Suprema – che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza della Corte di legittimità innanzi citato.
E poiché nel caso di specie, premesso che il ricorso introduttivo sarebbe tardivo — per decorso dei 60 gg. – anche a voler considerare il giorno di consegna del plico (6.5.13) rispetto alla data di notifica dello stesso (6.3.13), è pacifico tra le parti che il procedimento di notificazione del ricorso introduttivo è stato eseguito tramite agenzia privata, quindi, con modalità non contemplate dall’ordinamento, con conseguente inesistenza giuridica della relativa notifica (Cass. ord. n. 23887/17, v. anche Cass. sez. un. n. 14916/16, in particolare, v. §2.8 lett. a), il ricorso viene rigettato.
Una breve riflessione
La sentenza in rassegna merita una attenta considerazione in quanto, pur trattando e regolando un caso in forza di una norma ormai abrogata, pone un principio secondo cui, anche successivamente all’abrogazione della norma che prevedeva una riserva delle notifiche degli atti giudiziari in favore di Poste Italiane s.p.a., la notifica potrebbe essere parimenti nulla (rectius inesistente) qualora il “corriere” privato fosse privo della licenza.
Come dire, anche se la norma che prevedeva la riserva è stata abrogata, Poste Italiane s.p.a. continua a detenere detta riserva fintantoché il titolare del servizio privato non abbia ottenuto la relativa licenza il cui rilascio deve essere subordinato a specifici obblighi con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi medesimi.
Alla luce del richiamato orientamento della Suprema Corte, in caso di incertezza in ordine al possesso della licenza (o di una valida licenza) in capo al gestore di posta privata, prudenza professionale consiglierebbe, per il momento, di continuare a richiedere la notifica a Poste Italiane s.p.a.
avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)
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