Corte Suprema di Cassazione – sezione prima penale – sentenza n. 50479 del 6 novembre 2017

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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 22 settembre 2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di continuazione nell’interesse di (condannato Omissis) tra le sentenze indicate, annotando che gli episodi delittuosi erano privi di qualsiasi legame e che tra le condotte di cui all’art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 era intercorso un ampio lasso temporale.
2. Ricorre per cassazione (imputato Omissis) a mezzo del difensore di fiducia e lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce di aver avanzato la richiesta di applicazione del regime della continuazione tra fatti relativi allo spaccio di stupefacenti, programmati ed eseguiti presso il Sert ove era in cura essendo tossicodipendente. Era erronea, pertanto, la valutazione secondo cui gravava sul richiedente l’onere di dimostrare il medesimo disegno criminoso, là dove, al contrario, il Giudice dell’esecuzione aveva onere di rilevare dall’esame delle sentenze l’esistenza del medesimo disegno criminoso. Il (imputato Omissis) aveva posto in essere le condotte tra il 2010 e il 2013 e, in questo arco temporale, era stato anche detenuto, in regime carcerario e di detenzione domiciliare, con autorizzazione a frequentare il Sert. Egli acquistava stupefacente rivendendolo per guadagnare la provvista necessaria per gli ulteriori acquisti e per l’uso personale che avrebbe dovuto finanziare. Infine il giudice dell’esecuzione, lamenta il ricorrente, aveva omesso di verificare se lo stato di tossicodipendenza avesse influito sulla commissione dei reati.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Con la novella della L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 – vicies, che ha introdotto il secondo inciso dell’art. 671 c.p.p., comma 1, il legislatore ha inteso attribuire rilevanza alla “consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza” ai fini dell’accertamento della continuazione in executivis. Questa Corte ha osservato che non si tratta di una condizione necessaria o sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione, ma ne costituisce, comunque, un indice rivelatore che deve formare oggetto di specifico esame da parte del giudice dell’esecuzione qualora emerga dagli atti o sia stato altrimenti prospettato dal condannato (Sez. 1, n. 18242 del 04/04/2014, Flammini, Rv. 259192; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Bonaffini, Rv. 261490; Sez. 1^, n. 39287 del 13/10/2010 – dep. 05/11/2010, Presta, Rv. 248841).
3.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione ha completamente omesso valutazione siffatta e non ha considerato lo stato di tossicodipendenza del richiedente, stato che risultava agli atti e che risultava dedotto all’udienza del 21/9/2016, allorquando era stato, tra l’altro, allegato il risultato dell’esame tricologico che dava conto della positività per cocaina e per i suoi metaboliti. L’omessa valutazione del punto indicato integra il vizio di motivazione e impone annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice dell’esecuzione, in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Forlì.
Così deciso in Roma il 11 luglio 2017.

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