Corte Suprema di Cassazione – sezione quarta penale – sentenza n. 48081 del giorno 11 luglio 2017 depositata il 18 ottobre 2017

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RITENUTO IN FATTO

1.(imputato Omissis) ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato ritenuto responsabile del delitto di omicidio colposo, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, nonché dei reati di cui agli artt. 337 cod.pen. e 189 cod. strada per avere investito il brigadiere Omissis, che gli intimava l’alt, così cagionandone la morte e dandosi alla fuga, dopo il sinistro.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché i giudici di merito hanno violato il divieto di reformatio in peius, in relazione sia alla pena finale (anni 5 e mesi 6, in luogo dei 4 anni inflitti in primo grado), sia ai singoli elementi del relativo calcolo, non avendo apportato alcuna riduzione a seguito dell’intervenuta assoluzione per il depenalizzato reato di guida senza patente, per il quale vi era stata condanna in primo grado. Vi è stato poi un aumento della pena inflitta per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di omissione di soccorso, quantificata, con la continuazione, in anni due e mesi sei di reclusione, con la diminuente del rito. Il giudice d’appello è quindi partito da una pena base di anni tre e mesi nove di reclusione, nonostante vi fosse una preclusione sul punto.

2.1. Erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che il ricorrente abbia agito con colpa cosciente, nonostante sia risultato che i militari hanno proceduto a un controllo stradale notturno in violazione delle istruzioni di servizio, con le sole luci di posizione accese, senza indossare gli indumenti rifrangenti nè impiegare i dispositivi di segnalazione luminosa, in dotazione. Per di più, il (investito Omissis) assunse posizioni che resero impossibile un avvistamento precoce e compì movimenti tali da paralizzare ogni possibile manovra utile a schivarlo, prima invadendo la corsia e poi ritornando inopinatamente indietro, dalla parte opposta. La stessa Corte d’appello ha affermato che non vi è alcun elemento da cui potersi desumere che il momento rappresentativo si fosse definito nella mente dell’imputato, onde è incongrua l’attribuzione dell’aggravante della colpa con previsione.

2.2.Non sussiste nemmeno il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto l’imputato cercò di evitare il controllo, non di superarlo con violenza, limitandosi a non ottemperare all’alt, aggirando la posizione degli operanti, senza porre in pericolo l’incolumità di questi ultimi.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Conviene prendere le mosse dall’analisi del secondo motivo di ricorso, che è fondato. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U.,13-12-1995, Clarke, Rv. 203428). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve pertanto essere volto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero sia esente da antinomie e da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo”, indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente, nei motivi posti a sostegno del ricorso, in misura tale da risultare radicalmente inficiata sotto il profilo della razionalità (Cass., Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516).

2. Nel caso in disamina, l’apparato logico posto a base della sentenza di secondo grado non è esente da vizi, non evincendosi con chiarezza sulla base di quali argomentazioni i giudici di merito siano pervenuti all’asserto relativo alla sussistenza dell’aggravante della colpa con previsione. Come è noto, in giurisprudenza, si è ritenuto che quest’ultima ricorra ove l’ agente, pur rappresentandosi l’astratta possibilità della realizzazione del fatto costituente reato, abbia agito nella convinzione (Cass., Sez. 4, n. 16232 del 9-1-2014) o nella sicura fiducia (Cass., Sez 1, n. 31449 del 14-2-2012) che esso non si verificherà. Non è dunque sufficiente la mera prevedibilità dell’evento, che costituisce requisito generale della colpa, ma occorre la prova della sua effettiva previsione, accompagnata dal convincimento che l’evento, in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, non accadrà ( Cass., Sez. 4, n. 24612 del 10-4-2014). Si pensi ai classici casi del giocoliere che lanci dei coltelli intorno ad una persona o dell’automobilista che, confidando nella propria abilità nella guida, effettui slalom spericolati tra altre auto. Si aggiunge, in dottrina, che quest’atteggiamento psicologico, in sostanza,si traduce nel passaggio da una rappresentazione generica in ordine alla idoneità di un comportamento, come quello tenuto dall’agente, a sfociare in astratto in un reato, ad una previsione concreta, che, per particolari circostanze, quel fatto non si verificherà. Nel quadro di tale impostazione, pertanto , la colpa cosciente è connotata da una previsione astratta che si evolve nel superamento del dubbio e si risolve in una previsione negativa in merito al verificarsi dell’evento, in quanto nella colpa cosciente il verificarsi dell’evento rimane un’ipotesi teorica, che, nella coscienza del soggetto, non viene percepita come suscettibile di effettiva concretizzazione (Cass., Sez. 1, 26-6-1987, Arnone, Rv. 177670; Sez. 1, 3-6-1993, Piga, Rv. 195270; Sez. 1, 24-2-1994, Giordano, Rv.198272). E si è sottolineato, in giurisprudenza, come la colpa cosciente sia caratterizzata dal tratto tipico della colpa, che è la controvolontà dell’evento, che invece non è presente nel dolo eventuale (Cass., Sez. 1, 20-10-1986, Amante; Sez. 1, 21-4-1987, De Figlio, Rv. 176382). In quest’ottica, di recente, le Sezioni unite hanno affermato che ricorre la colpa cosciente allorché la volontà non sia diretta verso l’evento e l’agente, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l’evento illecito, si astenga dall’agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo. L’indagine giudiziaria, volta a ricostruire l’iter e l’esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori, quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell’agente; c) la durata e la ripetizione dell’azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) il grado di probabilità di verificazione dell’evento; g) le conseguenze negative anche per l’autore, in caso di sua verificazione ; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l’azione; i) la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l’ agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento ( c.d. prima formula di Frank) : Sez. U., n. 38343 del 24-4-2014, Espenhahn, Rv. 261104.

3. Nel caso in esame, il giudice di secondo grado ha evidenziato come l’imputato, viaggiando ad una velocità di 90 km/h, con le luci anabbaglianti inserite, abbia avvistato l’area in cui stazionava il mezzo dei Carabinieri a una distanza di soli 60 m; distanza che, secondo la consulenza, ha percorso in un tempo pari a due secondi e mezzo. Dunque l’investimento della vittima è avvenuto in un arco temporale estremamente ristretto. E la Corte d’appello ha sottolineato l’inverosimiglianza dell’ipotesi secondo la quale l’imputato, in quei due secondi e mezzo, si sia prospettato l’uccisione del militare, tanto più che la scena era drammaticamente in movimento, atteso che il Carabiniere, così come riferito dal capopattuglia, testimone oculare, non era affatto rimasto fermo ma si era spostato fin quasi al centro della carreggiata, luogo nel quale è stato localizzato il punto d’urto. Dunque non solo il tempo era estremamente limitato ma la situazione materiale, in quei due secondi e mezzo, si era modificata, con l’importante conseguenza che l’automobilista avrebbe dovuto, a sua volta, modificare le proprie determinazioni e il proprio agire. Di qui la conclusione della Corte d’appello secondo cui non vi è alcun elemento da cui desumere che il momento rappresentativo si fosse definito nella mente dell’imputato. Orbene,questa conclusione è incompatibile con l’asserto secondo il quale è ravvisabile, nel caso di specie, la colpa con previsione. Quest’ultima presuppone, infatti, che l’elemento rappresentativo sia ben chiaro nell’orizzonte psicologico dell’agente, che deve rendersi perfettamente conto dell'”accadibilità” dell’evento. E’ dunque ravvisabile, al riguardo, il vizio di contraddittorietà della motivazione, che, come è noto, può derivare sia da discrasie intrinseche al discorso giustificativo ed essere pertanto desumibile dal testo del provvedimento impugnato, costituendo uno dei profili di esplicazione del più generale vizio di illogicità (Cass., Sez. 5, n. 5678 del 17-1-2005, Rv. 2307449); sia da un contrasto tra la motivazione e le risultanze processuali versate in atti. In questa sede viene in rilievo il primo profilo. In quest’ottica, dunque, il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre allorchè sia riscontrabile nell’apparato giustificativo del provvedimento in esame un argomentare fondato sulla contrapposizione di argomentazioni decisive di segno opposto ( Cass., Sez 1, n. 6821 del 31-1-2012, Rv. 252430), sì da determinare una deviazione dal principio basilare della logica, che è, appunto, quello di non contraddizione, di spessore tale da inficiare l’architettura logica del discorso motivazionale (Cass., Sez. 2, n.19584 del 5-5-2006, Rv. 233774). Orbene, sottolineare, da un lato, come la ristrettezza dell’arco temporale di riferimento e l’oggettiva difficoltà della situazione abbiano precluso la definizione del momento rappresentativo nella mente dell’agente, impedendo all’imputato di “operare con consapevolezza”, e affermare, dall’ altro, la ravvisabilità della colpa con previsione è una evidente contraddizione, atteso che il quadro psicologico cui fa riferimento il disposto dell’art. 61 n 3 cod.pen. è connotato da una chiara rappresentazione, nella mente dell’imputato, della possibilità del verificarsi dell’evento. Viceversa, la Corte d’appello ha posto in rilievo che il Carabiniere investito si trovava sul lato opposto rispetto al luogo nel quale era posizionata l’autovettura di servizio, che aveva il lampeggiante in funzione e i proiettori anabbaglianti accesi. Di talché – precisa il giudice a quo – appare del tutto evidente che, uscita l’auto del (imputato Omissis) dalla curva e immessasi nel rettifilo, l’attenzione del guidatore si sia indirizzata alla sua destra, sia per un fatto naturale, sia perché si trattava del lato della strada maggiormente illuminato dai fari dell’autovettura dell’imputato, proprio per la curva sinistrorsa da cui usciva, sia perché inevitabilmente lo sguardo dell’automobilista era attirato dal lampeggiante in funzione e dai fari anabbaglianti del veicolo dei militari. Appare evidente perciò – argomenta la Corte d’appello – che, almeno in un primo momento, all’atto di imboccare il rettifilo, l’imputato non si sia accorto della presenza del Carabiniere, anche perché costui era posizionato in una zona non illuminata. Anche il teste Maresciallo (Omissis) ha infatti riferito che i fari anabbaglianti della vettura di servizio non illuminavano la zona nella quale si trovava la vittima, ragion per cui soltanto all’ultimo momento l’imputato ha potuto vedere la paletta del soggetto passivo. Anche il consulente del pubblico ministero ha stabilito che l’imputato aveva potuto accorgersi, ad una distanza già ridotta, anche in ragione della velocità tenuta dal (imputato Omissis), della presenza del veicolo dei militari ma non ancora di quella del Carabiniere, rimasto poi vittima dell’investimento, il quale è stato avvistato dal (imputato Omissis) solamente in un momento successivo. A ciò si ricollega la dichiarazione resa dall’imputato e riportata dal giudice a quo, secondo cui il (imputato Omissis) si accorse della presenza della vittima sul lato sinistro soltanto all’ultimo momento. Pertanto, una volta ritenuto, alla luce di tali risultanze, che l’elemento rappresentativo non si fosse definito nella mente dell’imputato, è del tutto contraddittorio ritenere che quest’ultimo si fosse “comunque rappresentato l’investimento” della vittima. Rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’appello è dunque del tutto coerente l’inquadramento giuridico della fattispecie concreta in disamina nei termini del reato di omicidio colposo ma è senz’altro contraddittorio ravvisare l’aggravante della colpa con previsione, che va dunque eliminata.

4. Discende dalle considerazioni di cui sopra che, sulla base della ricostruzione in facto enucleabile dal tessuto argomentativo della sentenza impugnata, non può essere ravvisato il reato di resistenza a pubblico ufficiale. È ben vero infatti che la violenza o la minaccia, quali elementi costitutivi del reato di cui all’art. 337 cod. pen., possono essere esercitate con qualsiasi mezzo, purché idoneo ad impedire o comunque a turbare l’attività del pubblico ufficiale, ponendo, al tempo stesso, in pericolo la sua incolumità fisica ( ex plurimis, Cass., Sez. 6, 28- 5-1999, La Delta; Sez. 6, 11-3-1981, Treccani). Di talché il predetto delitto è, ad esempio, ravvisabile nella condotta di un soggetto che, alla guida di un’autovettura, anziché fermarsi all’alt intimatogli dagli agenti della polizia, si dia alla fuga, ad altissima velocità, effettuando manovre tali da creare una situazione di generale pericolo (Cass., Sez. 6, n. 35448 dell’8 luglio 2002, Rv. 226686). Ma, una volta ritenuto che l’evento si sia realizzato per colpa, contro la volontà dell’imputato e a causa di una condotta disattenta e irrispettosa delle norme di cautela che disciplinano la circolazione stradale, e che “questo e solo questo” sia il rimprovero da muovere all’imputato, non può concludersi che egli abbia intenzionalmente usato violenza, per opporsi ai militari. Tanto più che la stessa Corte d’appello evidenzia che è tutto da dimostrare che l’imputato abbia avuto il tempo effettivo per frenare, attesa la ristrettezza dei tempi di avvistamento. Ed ancora il giudice a quo pone in rilievo che, se l’imputato avesse viaggiato ad una velocità inferiore, probabilmente avrebbe avuto modo di schivare il pedone, riuscendo ad effettuare una manovra di emergenza. Ed infatti la Corte d’appello conclude che l’evento-morte è saldamente ancorato ad una condotta colposa nella conduzione dell’autovettura. Collide dunque con tale impostazione l’asserto inerente alla ravvisabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale, che presuppone, al contrario, una condotta violenta o intimidatoria cosciente e volontaria nei confronti del pubblico ufficiale (Cass., Sez. 2, 5-3-1980, Protano), che, nella specie, secondo quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, non è riscontrabile.

5.La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente al reato di resistenza a pubblico ufficiale, ex art. 337 cod.pen., perchè il fatto non sussiste. La sentenza impugnata va altresì annullata con riferimento al trattamento sanzionatorio, esclusa la circostanza aggravante ex art. 61 n 3 cod. pen., con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, per la rideterminazione della pena. La natura rescindente di tale epilogo decisorio determina l’ultroneità della disamina del primo motivo di ricorso. Va da sé che il giudice di rinvio, nel rimodulare il trattamento sanzionatorio, dovrà tener conto della depenalizzazione del reato di cui all’art. 116 cod. strada.

PQM

Annulla senza invio la sentenza impugnata limitatamente al reato di resistenza a pubblico ufficiale, ex art. 337 cod.pen., perchè il fatto non sussiste. Annulla altresì la sentenza impugnata con riferimento al trattamento sanzionatorio, esclusa la circostanza aggravante ex art. 61 n 3 cod.pen., e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, per la rideterminazione della pena.

Così deciso in Roma, 1’11-7-2017 .

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