RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 10/11/2014 il Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza formulata nell’interesse di (condannato Omissis), ai sensi degli artt. 666 e 673 cod. proc. pen., finalizzata a ottenere la rideterminazione delle pena irrogata con la sentenza irrevocabile emessa dallo stesso organo giurisdizionale il 22/02/2011 per la commissione di reati di cui all’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Il provvedimento di rigetto, in particolare, veniva giustificato sul presupposto che le pene irrogate al (condannato Omissis) riguardavano condotte relative a sostanze stupefacenti differenti, inerenti l’una la detenzione e la cessione di hashish, l’altra la detenzione di cocaina. Ne conseguiva che, nel caso in esame, al contrario di quanto richiesto dall’esecutato, non era consentita l’applicazione dei parametri ermeneutici affermati nella sentenza della Corte costituzionale 11 febbraio 2014, n. 32, che dovevano ritenersi limitati alla sola detenzione delle cosiddette droghe leggere.
2. Avverso tale ordinanza il (condannato Omissis), a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, eccependo la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione ed erronea applicazione della legge penale.
Si deduceva che, nel caso di specie, non si era tenuto conto dell’effettiva incidenza della detenzione di cocaina – di cui si evidenziava la modica quantità detenuta – ai fini della rideterminazione della pena, tenuto conto dei parametri ermeneutici affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, che imponeva di ritenere erroneo il trattamento sanzionatorio.
Ne discendeva che, nel caso in esame, si sarebbe dovuto applicare un criterio di proporzionalità della sanzione, in ragione del fatto che, pur non potendo entrare nel merito della vicenda processuale, il Tribunale di Napoli non poteva limitarsi a calcolare sulla base dei parametri edittali previsti dall’attuale normativa, ma doveva rivalutare i fatti delittuosi tenendo conto della detenzione di cocaina, così come contestata.
Per queste ragioni processuali, l’ordinanza impugnata doveva essere annullata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare, deve rilevarsi che l’incidente di esecuzione proposto nell’interesse del (condannato Omissis) – riguardando un’ipotesi in cui veniva contestata nel procedimento presupposto sia la detenzione di hashish che la detenzione di cocaina – pone il problema della disciplina applicabile nelle ipotesi in cui si procede per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, con cui veniva dichiarata l’incostituzionalità degli artt. 4 bis e 4 vicies del d. l. 30 dicembre 2005, n. 272, in quanto ritenuti in contrasto con i principi di ragionevolezza, uguaglianza e proporzionalità della pena.
Deve, in proposito, rilevarsi che la questione sollevata dalla difesa del (condannato Omissis) è stata oggetto di approfondimento da parte della giurisprudenza di legittimità, che ha osservato come, nell’ipotesi di contestuale detenzione di droghe leggere e droghe pesanti, l’intervenuta modifica del quadro edittale di riferimento – in forza di disposizioni che identificano autonomi delitti e cornici edittali diverse nell’entità delle pene previste – impone di accertare quale sia, nel caso concreto, la relazione esistente tra le due forme di detenzione.
Queste conclusioni discendono dall’applicazione del principio di diritto – applicabile nelle ipotesi in cui in uno stesso procedimento si contestano condotte detentive riguardanti sia droghe leggere che droghe pesanti – secondo cui: «In tema di stupefacenti, stante la reviviscenza dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 – in base al quale sono configurabili distinti reati per la detenzione illecita di sostanze stupefacenti appartenenti a tabelle diverse – nell’ipotesi di condanna per contestuale possesso di “droghe leggere” e “droghe pesanti”, deve essere annullata la sentenza di merito che non abbia specificato la relazione intercorrente tra le condotte aventi ad oggetto le distinte sostanze stupefacenti, potendo la stessa incidere sul trattamento sanzionatorio applicabile» (cfr. Sez. 4, n. 38125 del 05/06/2014, Marletta, Rv. 260719).
In questa cornice ermeneutica, occorre ulteriormente inserire il recente arresto delle Sezioni unite che, con specifico riferimento all’ipotesi in cui si discuta dell’aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati satellite in relazione alle cosiddette droghe leggere, ha affermato il seguente principio di diritto: «Per i delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l’aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati satellite in relazione alle così dette “droghe leggere” deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la incostituzionalità degli artt. 4 bis e 4 vicies ter della legge 21 febbraio 2006, n. 49 – che ha convertito il d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 – e ha determinato, in merito, la reviviscenza della più favorevole disciplina anteriormente vigente» (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263717).
3. Queste ragioni impongono l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, cui consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 dicembre 2015.