Lo ha stabilito la Corte di Giustizia (Quinta Sezione) con sentenza del 15 gennaio 2015 nella causa C‑573/13,
La normativa dell’Unione (considerando 16 del regolamento n. 1008/2008) recita:
«I clienti dovrebbero poter confrontare efficacemente i prezzi per i servizi aerei delle diverse linee aeree. È opportuno, pertanto, che il prezzo finale che il cliente dovrà pagare per i servizi aerei in partenza dalla Comunità sia sempre indicato, comprensivo di tutte le tasse, i diritti ed i supplementi. Si incoraggiano inoltre i vettori aerei comunitari a indicare il prezzo finale dei loro servizi aerei da paesi terzi verso la Comunità.»
A sua volta, l’articolo 2 del regolamento n. 1008/2008 recita: ““tariffe aeree passeggeri”, il prezzo in euro o in valuta locale che i passeggeri devono pagare ai vettori aerei o ai loro agenti o ad altri venditori di biglietti per il proprio trasporto sui servizi aerei, nonché tutte le condizioni per l’applicabilità di tale prezzo, comprese la rimunerazione e le condizioni offerte all’agenzia ed altri servizi ausiliari; […]»; mentre, l’articolo 23 del regolamento medesimo, intitolato «Informazione e non discriminazione», prevede, al paragrafo 1, quanto segue: «Le tariffe aeree passeggeri e merci disponibili al pubblico comprendono le condizioni ad esse applicabili in qualsiasi forma offerte o pubblicate, anche su Internet, per i servizi aerei da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato. Il prezzo finale da pagare è sempre indicato e include tutte le tariffe aeree passeggeri o merci applicabili, nonché tutte le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione. Oltre all’indicazione del prezzo finale, sono specificati almeno i seguenti elementi: a) tariffa aerea passeggeri o merci; b) tasse; c) diritti aeroportuali; e d) altri diritti, tasse o supplementi connessi ad esempio alla sicurezza o ai carburanti; dove le voci di cui alle lettere b), c) e d) sono state addizionate alle tariffe aeree passeggeri e merci. I supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato (“opt-in”)».
Secondo il giudice nazionale del rinvio “occorre tener conto dell’obiettivo di tutela dei consumatori perseguito dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, che emerge dal considerando 16 del regolamento medesimo, nonché dal tenore della menzionata disposizione e dal titolo dell’articolo, che garantisce l’informazione e la trasparenza dei prezzi dei servizi aerei (sentenza ebookers.com Deutschland, C‑112/11, EU:C:2012:487, punto 13). A termini del menzionato considerando 16, tale trasparenza tariffaria deve consentire ai clienti di poter efficacemente confrontare il prezzo dei servizi aerei praticati dai singoli vettori aerei. L’articolo 23 sarebbe stato introdotto per lottare contro una vecchia pratica dei prestatori di servizi aerei consistente nel pubblicare tariffe al netto delle tasse, diritti o supplementi carburanti [v. pag. 10 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, COM(2006) 396 definitivo, recante norme comuni sulla prestazione di servizi aerei nella Comunità, presentata dalla Commissione europea, nonché i punti 8.1 e 8.4 del parere del Comitato economico e sociale europeo, del 31 maggio 2007, relativo a tale proposta (GU C 175, pag. 85)]”.
Per la Corte di Giustizia “il prezzo finale da pagare deve essere precisato «sempre», senza distinzioni tra il momento in cui il prezzo venga indicato per la prima volta, il momento in cui il cliente selezioni un volo determinato o, ancora, il momento della conclusione definitiva del contratto. Conseguentemente, l’obbligo di precisare sempre il prezzo finale da pagare, dettato da tale disposizione, implica che, nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronica come quello oggetto del procedimento principale, il prezzo finale da pagare venga precisato ad ogni indicazione dei prezzi dei servizi aerei, quindi già al momento della loro prima indicazione”.
Inoltre, sempre secondo la Corte di Giustizia, “l’obbligo fissato all’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1008/2008 di indicare «sempre» il prezzo finale si applica a qualsiasi forma di pubblicazione delle tariffe passeggeri, ivi comprese le tariffe proposte per una serie di servizi aerei presentati sotto forma di tavola riassuntiva. Pertanto, l’indicazione del prezzo definitivo per il solo volo selezionato non è sufficiente per soddisfare l’obbligo stabilito da detta disposizione”.
Ed ecco il dispositivo della sentenza
1) L’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronica come quello oggetto del procedimento principale, il prezzo finale da pagare deve essere precisato ad ogni indicazione dei prezzi dei servizi aerei, ivi compresa la loro prima indicazione.
2) L’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1008/2008 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronica come quello oggetto del procedimento principale, il prezzo finale da pagare deve essere precisato non solo per il servizio aereo selezionato dal cliente, bensì parimenti per ogni singolo servizio aereo di cui sia esposta la tariffa.
Per il testo integrale della sentenza clicca qui (fonte http://curia.europa.eu/)
avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)
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