E’ illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ. quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio.
Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione – sezione sesta civile – con sentenza n. 22796 del 9 novembre 2015
Il caso
Un contribuente proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Roma avverso cartella di pagamento relativa ad IRPEF 1999, iscritta a ruolo a seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, sostenendo l’illegittimità della notifica del detto prodromico avviso di accertamento. L’adita CTP accoglieva il ricorso.
La sentenza di appello
Con sentenza depositata l’8-7-2013 la CTR Lazio rigettava l’appello dell’Ufficio, ribadendo l’illegittimità della notifica; in particolare la CTR dapprima precisava che l’agente postale, nel procedere alla notifica del predetto avviso di accertamento presso la residenza anagrafica del contribuente, aveva certificato che quest’ultimo risultava trasferito in luogo sconosciuto; di conseguenza l’Ufficio, stante l’irreperibilità assoluta del destinatario, aveva provveduto ad eseguire la notifica ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) dpr 600/73 “depositando mediante affissione l’avviso di deposito ai sensi dell’art. 140 cpc in busta chiusa all’albo del Comune, senza procedere ad ulteriori adempimenti”; evidenziava poi che il notificatore non aveva effettuato il minimo di ricerche e non aveva specificato il motivo della non consegna, sicchè non poteva dichiararsi la irreperibilità assoluta del contribuente e non poteva quindi procedersi alla notifica ex art. 60, comma 1, lett. e dpr 602/1973 (con il deposito dell’atto presso il Comune ma senza invio della raccomandata).
Il ricorso per cassazione
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un motivo.
Il motivo del ricorso per cassazione
Con l’unico motivo l’Agenzia, denunziando —ex art. 360, comma 1, n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. e) dpr 600/73, ha sostenuto che la CTR aveva confuso le due modalità di notificazione degli atti tributari (art. 140 cpc e art. 60, comma 1, lett. e) dpr 600/73: mancato rinvenimento del destinatario nel luogo di residenza per momentanea assenza —cd. irreperibilità relativa- e impossibilità di reperire il destinatario per trasferimento in luogo sconosciuto —c.d. irreperibilità assoluta), senza considerare che le stesse sono alternative e si escludono a vicenda; nel caso di specie – prosegue l’Agenzia delle Entrate, dalle ricerche effettuate dall’Agente postale presso la residenza anagrafica del contribuente, quest’ultimo risultava trasferito in luogo sconosciuto, sicche ritualmente, sussistendo un’irreperibilità assoluta, l’Ufficio si era avvalso della procedura di notifica di cui all’art. 60, comma 1, lett. e) dpr 600/73 (affissione della copia dell’atto nella casa Comunale, senza necessità della raccomandata informativa al destinatario.
Le modalità di notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi.
Ricordano gli Ermellini che come più volte affermato dalla Corte di legittimità (v. da ultimo, Cass. 8374/2015; 16696/2013; 14030/2011) e dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 3 del 2010), la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata:
- secondo il rito previsto dall’art. 140 cod. proc. civ., quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile (c.d. irreperibilità relativa); in tal caso, pertanto, la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall’art. 140 c.p.c., richiamato dall’alinea del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1 (“La notificazione … è eseguita secondo le norme stabilite dall’art. 137 c.p.c. e segg.”); di conseguenza, per perfezionare la notificazione di un atto di accertamento ad un destinatario “relativamente” irreperibile, occorrono: a) il deposito di copia dell’atto, da parte del notificatore, nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi; b) l’affissione dell’avviso di deposito (avviso avente il contenuto precisato dall’art. 48 disp. att. c.p.c.), in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto di accertamento; d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa;
- secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto (e quindi nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, Ufficio o azienda del contribuente); in tal caso, pertanto – ricordano i giudici di piazza Cavour – ai sensi di detta disposizione, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 cpc, si affigge, in busta chiusa e sigillata, nell’albo del Comune, e la notificazione si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione (in sostanza non è necessario procedere agli adempimenti di cui alle lett. b) e c) del numero precedente).
Per la notificazione ex art. 60 primo comma, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. sono necessarie le previe ricerche.
Al riguardo i giudici di legittimità ribadiscono che il messo deve pervenire all’accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune; con riferimento proprio alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, gli Ermellini evidenziano che “nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute ne’ con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame” (Cass. n. 20425 del 2007); in particolare, secondo gli Ermellini, “è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’ art. 140 cod. proc. civ. quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio” (Cass. 24260/2014).
Ancora, secondo i giudici della Cassazione, la notificazione ai sensi del detto art. 60, comma 1, lett. e) dpr 600/73 “può essere ritenuta valida anche nell’ipotesi in cui risulti a posteriori che il trasferimento era intervenuto nell’ambito dello stesso comune, sempre che al momento della notificazione, nonostante le ricerche effettuate nell’ambito dello stesso comune dal messo notificatore (la cui sufficienza va valutata dal giudice di merito con apprezzamento sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo motivazionale), permanessero ignoti il nuovo indirizzo e il relativo comune per circostanze non addebitabili ne’ opponibili all’Amministrazione – ad esempio, per il decorso di un termine troppo breve tra il trasferimento e la notificazione e/o l’inottemperanza del contribuente agli oneri posti a suo carico dalla disciplina in materia di mutamenti anagrafici” (Cass. n. 4925 del 2007).
E poichè, nel caso di specie, l’Agenzia, a fronte dell’affermazione contenuta nell’impugnata sentenza della mancata effettuazione da parte del notificatore di un minimo di ricerche, ha solo dedotto nel ricorso per Cassazione che l’agente postale, prima di attestare che il destinatario della notifica risultasse trasferito in un luogo sconosciuto, aveva effettuato ricerche presso l’indicato indirizzo anagrafico, ma non ha, tuttavia, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, riportato nello stesso la completa relata con l’attestazione anche delle ricerche effettuate (Cass. 17824/2005), non consentendo ai giudice della Suprema Corte di valutare la rilevante circostanza dell’effettuazione di dette ricerche, ne consegue, alla stregua dei su riportati principi, che, non emergendo chiaramente l’effettuazione delle stesse e non essendo sufficiente l’attestazione del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto, l’Ufficio – secondo i giudici di legittimità – non poteva procedere alla notifica dell’avviso di accertamento in questione ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) dpr 600/73 (con la solo affissione dell’avviso di deposito presso l’albo del Comune e senza quindi gli ulteriori adempimenti di cui alle su riportate lett. b e c), sicchè correttamente la CTR ha ritenuto illegittima la notifica in esame. Da qui il rigetto del ricorso.
Una breve riflessione
Leggendo la sentenza in rassegna si coglie immediatamente la differenza tra i due tipi o, se si preferisce, tra le due modalità di notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi.
Una differenziazione non formalistica, ma conseguenza del tipo di irreperibilità del destinatario.
L’articolo 140 c.p.c. risponde ad esigenze di irreperibilità relativa; l’articolo 60, comma 1, lett. e) dpr 600/73 risponde invece ad esigenze di irreperibilità assoluta.
La prima modalità e più “garantista” della seconda, atteso che prevede il compimento di un numero di formalità superiore che, per l’appunto, assicura migliore probabilità di conoscibilità dell’atto in capo al destinatario.
Ecco perché la Suprema Corte è molto attenta nel valutare la illegittimità del ricorso ad un sistema piuttosto che ad un altro.
La procedura ex art. 60, meno garantista di quella ex art. 140 c.p.c., presuppone però che il messo notificatore abbia fatto le opportune ricerche ed abbia dato conto di ciò nella relata.
In difetto di tale attività, egli non può procedere alla notifica ex art. 60, ma deve avvalersi dell’altra modalità ex art. 140 c.p.c.
Una differenza non di poco conto, considerato che, nella fattispecie oggetto di esame da parte della Suprema Corte, proprio tale differenza ha determinato l’annullamento dell’atto impositivo e della relativa cartella di pagamento.
avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)
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