SEPARARSI CONSENSUALMENTE: UN GIOCO DA RAGAZZI, MA SOLO SE I RAGAZZI NON CI SONO

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La procedura per la separazione consensuale è stata snellita ma la nuova normativa pecca di chiarezza sul concetto di figli economicamente non autosufficienti e contiene esclusioni che ne decreteranno una scarsa applicazione.

L’art. 12 del decreto legge 132/2014 (come modificato dalla legge di conversione n°162/2014) ha previsto che i coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, anche senza l’assistenza di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, in determinate ipotesi residuali, di divorzio, nonche’ di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ma solo a condizione che non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

Ricorrendo tali ipotesi, l’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate, e si procede allo stesso modo per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La legge prevede che l’atto non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Esso e’ compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Prosegue la legge che “nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l’ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a se’ non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.

Come può notarsi, dunque, la nuova procedura è riservata ai coniugi che non abbiano:

  • figli minori (della coppia o anche di uno solo dei coniugi? n.d.r.)
  • figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave
  • figli (anche maggiorenni) non autonomamente sufficienti.

Su quest’ultima categoria, però, nasceranno problemi in sede di attuazione pratica della normativa, rendendo difficoltoso, anche per la parte che intende separarsi, potersi muovere senza rischiare la nullità della intera procedura.

Tra l’altro, visto che in sede di separazione i patti contenenti trasferimenti patrimoniali sono statisticamente numerosi, la nuova normativa non avrà un ambito di applicazione come sperato da chi l’ha votata.

Insomma, alla fine, per la maggior parte delle ipotesi, si dovrà fare ricorso al giudice ed all’avvocato. Come ai vecchi tempi.

Avv. Filippo Pagano

managing partner at clouvell

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