Perdita di efficacia della misura cautelare e decorrenza del termine per il deposito della motivazione della ordinanza del Tribunale del riesame
«Ai sensi del novellato art. 309/10 cod. proc. pen., la motivazione del tribunale dev’essere depositata in cancelleria entro trenta o quarantacinque giorni “dalla decisione” per tale dovendosi intendere la data continua a leggere →